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Università, il Miur facilita il rientro dei "cervelli" dall'estero

Fabio Mussi, Ministero Universita e Ricerca


Il Ministro Mussi indica ai rettori il procedimento per riportare in Italia i nostri ricercatori più famosi

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Fabio Mussi, ha emanato un atto d’indirizzo che facilita e incentiva la chiamata diretta dei "cervelli", cioè dei nostri ricercatori più famosi, emigrati all’estero e la loro stabilizzazione nelle Università.
Il Ministero, nella normativa inviata ai rettori delle Università italiane, chiarisce alcuni dubbi che erano stati posti dalle Università italiane.
Questi sono i chiarimenti presenti: il cofinanziamento del Miur; disponibilità dei punti organico per le chiamate dirette; inquadramento dei docenti a seguito della chiamata diretta; proroga dei contratti; procedura di chiamata da parte degli organi competenti. Per quanto riguarda il cofinanziamento per le chiamate dirette di cui all’art. 1, comma 9, della legge 230/05 avrà effetto dalla data di presa di servizio del personale interessato a seguito del nulla osta disposto dal Ministero, purché la procedura di richiamata sia conclusa, da parte degli organi competenti dell’ateneo, e trasmessa al Ministero improrogabilmente entro il 31/1/2007.
Il cofinanziamento nell’esercizio 2007 sarà disponibile entro il limite delle risorse destinate a questo intervento e comunque fino alla concorrenza del 95% dei costi iniziali delle qualifiche corrispondenti. A decorrere dal 2008 gli interventi di cofinanziamento saranno resi consolidabili nel fondo di finanziamento ordinario. Nel caso di cessazione nell'arco dei tre anni dalla data della assunzione in servizio, il finanziamento accordato e reso consolidabile verrà recuperato.
Secondo l'art.
1, comma 9, della legge 230/05, il personale assunto per chiamata diretta non può superare il limite del 10% dei posti di professore ordinario ed associato dell'ateneo interessato e, inoltre, la chiamata diretta di studiosi di riconosciuta fama è esclusa dagli interventi di cofinanziamento. E' precisato anche che le chiamate degli studiosi titolari dei contratti (di cui al decreto ministeriale n. 13 del 26 gennaio 2001 e successive modificazioni) possono anche essere disposte da Università diverse da quelle che sono state sedi delle attività didattiche e di ricerca previste dal contratto.
Gli interventi di cofinanziamento di cui al punto precedente comporteranno un aumento di Ffo consolidabile che automaticamente incrementerà i margini, anche se in misura ridotta rispetto al limite di cui all’art. 51 della legge 449/04. Anche per questi casi, non sono previsti interventi di deroga ai citati limiti.
Comunque, per incentivare le chiamate dirette di cui all’art. 1, comma 9, della legge 230/05 senza incidere su eventuali nuove assunzioni da parte degli atenei, la disponibilità di punti organico di ciascun ateneo sarà aumentata anche della quota restante relativa ad ogni chiamata diretta.
Ai docenti, per i quali è stata disposta la chiamata diretta, deve essere assicurata la classe stipendiale iniziale nella fascia di appartenenza (di professore associato non confermato e di professore straordinario), fermo restando il diritto di richiedere il riconoscimento dei servizi pregressi a seguito della conferma ad associato o della nomina ad ordinario. Nulla osta che le Università definiscano autonomamente integrazioni retributive secondo quanto previsto dall’art 1, comma 16, della legge 230/2005, ed a tale proposito sarà disposta una specifica voce nella procedura “Dalla” che raccoglie le informazioni relative a tutte le voci retributive del personale in servizio.
Nell’anno 2007, in sede di definizione dei criteri per l’assegnazione del Ffo per il medesimo periodo, saranno previste apposite risorse per la ulteriore proroga dei contratti con studiosi di cui al Dm citato, purché i medesimi soggetti siano stati chiamati dai competenti organi accademici degli Atenei entro il 31/01/2007 ed il relativo procedimento sia in corso di autorizzazione ministeriale ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/05.
Nel caso in cui venga concesso il nulla osta del Ministero, il contratto cesserà automaticamente dalla data di presa di servizio per effetto della chiamata diretta.
Nulla disponendo la legge 230/05 in proposito, si ritiene che sia richiesta a tal fine il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 , comma 4, del Dpr 117/2000 per le chiamate dei docenti giudicati idonei a seguito di procedura di valutazione comparativa. Si rappresenta inoltre che la predetta maggioranza è prevista altresì negli schemi di regolamento per le chiamate e per i trasferimenti da adottare ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 164/2006, predisposti dalla Crui, ai quali gli atenei si stanno conformando.

Redazione MolecularLab.it (27/12/2006)
Pubblicato in Analisi e Commenti
Tag: fuga di cervelli, Miur, Mussi
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