“Per la fecondazione eterologa”

“Per la fecondazione eterologa”

La fecondazione eterologa è una pratica a cui si ricorre solo in casi di grave sterilità.
Si tratta di una tecnica che consente la fecondazione assistita anche utilizzando gameti di donatori esterni alla coppia. La legge attualmente la vieta categoricamente. Ma impedire a una coppia di ricorrere a un donatore esterno può produrre solo due effetti: vietare per sempre alla donna di quella coppia di partorire o costringerla, se la coppia può permetterselo economicamente, a recarsi in uno dei paesi dove la fecondazione eterologa è consentita.

COSA PREVEDE LA LEGGE
La legge consente di utilizzare nelle pratiche di fecondazione artificiale solo tecniche di tipo omologo, cioè con gameti (ovociti e spermatozoi) prelevati ai due partner che vogliono avere il figlio.
 
COSA DICONO I SUOI SOSTENITORI
Si ritiene di tutelare il diritto del nascituro ad avere una famiglia con due genitori noti.
In altri termini si riduce il significato di “maternità” e “paternità” alla trasmissione di un corredo cromosomico, che diviene più importante dell’affetto, della responsabilità, della scelta cosciente di condividere un progetto d’amore.
 
PERCHE’ VOTARE SI
Per dare una speranza alle coppie sterili e a genitori portatori di malattie ereditarie. Per affermare la supremazia dell’amore, dell’affettività e del rispetto nel definire la genitorialità.

Il quesito:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”;

Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;

Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”;

Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?