Esercizio abusivo della professione medica
Vorrei far notare cosa precisamente dice l'art.48 del c.p. in merito all'esercizio abusivo della professione medica vi allego quanto dice...... Il Sole 24 Ore - Giurisprudenza Esercizio abusivo della professione medica anche se si prescrivono rimedi “alternativi” Corte di Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 4 aprile-4 maggio 2005 n. 16626 La Massima Reati contro la pubblica amministrazione -Abusivo esercizio di una professione- Medico - Attività tipiche e riservate - Rilascio di ricette e prescrizione di medicinali - Sono tali - Ragione - Medicinale liberamente vendibile - Irrilevanza: (Cp, articolo 348) Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 348 del Cp, il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci non perdono il oro carattere 'tipico' e «riservato» agli esercenti la professione medica per il solo fatto che il medicinale rescritto rientri tra quelli liberamente venduti in farmacia; giacché a «prescrizione» di un medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari competenze mediche è destinata comunque a influire sulle modalità di assunzione del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sull'interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni, (anche negative) al farmaco stesso e in definitiva sulla percezione della natura e dei risultati della cura realizzata attraverso il medicinale. Reati contro la pubblica amministrazione - Abusivo esercizio di una professione - Medico - Medicine alternative - Chiropratica, naturopatia e iridologia - Legittimità - Limiti. (Cp, articolo 348) Pratiche rientranti nella cosiddetta medicina alternativa, quali la chiropratica, la naturopatia e l'iridologia possono essere svolte anche da chi non è in possesso e abilitazione all'esercizio della professione medica, purché questi non le svolga qualificandosi come medico e, comunque, compiendo atti «propri» e «tipici» della professione medica, quali ad esempio, il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci, giacché in tal caso è configurabile il reato di esercizio abusivo della .professione medica sanzionato dall'articolo 348 del codice penale. L'esercizio abusivo della professione medica non contempla e penalizza quei casi dove la medicina naturopata viene esercitata, quando chi la esercita si dichiara di non averere nessuna qualifica medica , e si limita solo a dare indicazioni di carattere generale anche se a fini curativi purchè privi di prescrizione medica. Pertanto io come tanti altri posssiamo tranquillamente esprimere ed esercitare la naturopatia con le sue varianti applicative sempre nel rispetto della legge. Cordiali Saluti: FERRO FRANCESCO
|