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Giovanni
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Inserito il
14/06/2005
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Rimborsi per cure
Prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero
L'assistenza sanitaria all'estero è consentita, in via di eccezione e dietro adeguata richiesta, solo presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato o tempestivo. La procedura cambia a seconda delle modalità di assistenza e anche del paese in cui è necessario recarsi per essere curati - occorre distinguere, da una parte, i Paesi dell'Unione Europea e quelli con i quali l'Italia ha stipulato apposite convenzioni e, dall'altra, gli Stati extra-comunitari non convenzionati con il nostro Paese. Per quanto riguarda le strutture di altissima specializzazione, esistono due modalità di assistenza, che richiedono in ogni caso l'autorizzazione della propria ASL: · assistenza diretta: le prestazioni sanitarie sono pagate direttamente dalla ASL e rimane a vostro carico solo l'eventuale ticket sanitario4 applicato dal Paese di destinazione; · assistenza indiretta: le prestazioni sanitarie sono a carico vostro, ma avete diritto ad un rimborso parziale dalla ASL. Domanda: La domanda per il trasferimento presso strutture di altissima specializzazione all'estero deve essere presentata alla ASL di appartenenza, allegando: · il certificato del medico specialista (pubblico o privato), che illustri l'impossibilità di ricevere trattamenti adeguati e tempestivi nelle strutture sanitarie operanti sul territorio nazionale, indicando anche la struttura estera prescelta; · l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalle disposizioni regionali. Tempi e iter: La ASL trasmette entro 3 giorni la domanda e la relativa documentazione al Centro regionale di riferimento competente, che dovrà comunicare la sua risposta alla ASL entro 7 giorni e che, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere ulteriore documentazione e rinviare la risposta per altri 7 giorni. In caso di mancata risposta nei tempi previsti, la valutazione s'intenderà positiva. La ASL vi rilascerà: · il modello E 112 se il ricovero avverrà presso strutture pubbliche di Stati dell'Unione Europea o di Stati convenzionati con l'Italia. Tale modello vi darà diritto a usufruire dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato in cui avverrà il ricovero e al trattamento di assistenza diretta da parte della ASL (v. sopra); · apposita autorizzazione scritta se il ricovero avverrà presso strutture private di Stati dell'Unione Europea o di Stati convenzionati con l'Italia o in strutture pubbliche di Stati non convenzionati con l'Italia; in questo modo la prestazione sarà riconosciuta in regime di assistenza indiretta dalla ASL. Eccezione: In casi di comprovata eccezionale gravità e urgenza, sono previste deroghe alla procedura standard sopradescritta. L'autorizzazione della ASL, infatti, può essere rilasciata anche successivamente all'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero. Rimborsi: Nel caso di assistenza indiretta, le modalità di rimborso sono le seguenti:
Spese di carattere strettamente sanitario (onorari professionali, degenza, diagnostica, farmaci, protesi, ecc.) Sostenute presso centri privati: fino all'80% delle tariffe applicate nelle strutture pubbliche o private non a scopo di lucro Spese di trasporto o viaggio Paziente: 80% del biglietto ferroviario di II classe e anche aereo, purché preventivamente autorizzato Accompagnatore: Rimborsabili solo nel caso di ricovero di minori di 18 anni, persone non autosufficienti o per le quali il Centro regionale di riferimento abbia autorizzato l'accompagnatore Spese per prestazioni erogate da personale che opera presso la struttura estera come libero professionista 40% Spese di soggiorno Non rimborsabili ad eccezione di quelle sostenute da persone handicappate e loro accompagnatori se la struttura non prevede il ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati Spese sanitarie residue a carico del paziente (20%) Rimborso parziale o totale se sono particolarmente elevate in relazione al reddito Se siete non abbienti, avete diritto ad un acconto sul rimborso spettante, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in considerazione dell'entità della spesa o delle modalità di pagamento utilizzate presso la struttura estera. In ogni caso l'acconto non può superare il 70% del rimborso spettante. Per ottenere il rimborso è necessario presentare alla ASL le fatture o altra documentazione attestante il pagamento, vistate dal consolato italiano presso il Paese in cui sono state ricevute le cure. Il pagamento sarà effettuato entro qualche mese. Ricorso: In caso di parere negativo del Centro regionale di riferimento, potrete presentare ricorso entro 15 giorni, in sede amministrativa al Direttore Generale della ASL o in sede giudiziaria al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). 4 Le disposizioni dei Paesi esteri in materia di esenzione dal ticket sono diverse da quelle italiane, per cui è necessario verificare quale documentazione richiede il Paese di destinazione per avvalersi di eventuali agevolazioni riconosciute.
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