Recepita la direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Pubblicato in Gazzetta il decreto di recepimento nella nostro ordinamento della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Secondo il provvedimento sono br
Pubblicato in Gazzetta il decreto di recepimento nella nostro ordinamento della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Secondo il provvedimento sono brevettabili purche' abbiano i requisiti di novita' e originalita' e siano suscettibili di applicazione industriale i materiali biologici, isolati dal loro ambiente naturale o prodotti tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale. E' brevettabile anche un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale. Rientrano tra le tecniche brevettabili anche le applicazioni nuove di un materiale biologico o di un procedimento tecnico gia' brevettato e le invenzioni relative ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotte, mediante un procedimento tecnico, anche se la struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la loro funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Brevettabile e' anche un' invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall' espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.
Sono invece esclusi dalla brevettabilita' il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente. Off limits anche i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; e le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignita' umana, all' ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare ogni procedimento tecnologico di clona zione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell' organismo clona to e la finalita' della clonazione; ma anche i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano. Esclusa anche ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule stamin ali embrionali umane; i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita' medica sostanziale per l'essere umano o l' animale. Fuori dal sistema di brevettabilita' anche le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita' eugenetiche e non diagnostiche. Per quanto riguarda il versante ambientale sono escluse dal regime di brevettabilita' le varieta' vegetali e le razze animali, nonche' i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; ma anche le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se frutto di procedimento di ingegneria genetica. Spetta all'Ufficio italiano brevetti e marchi compiere la valutazione della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, anche facendo ricorso al parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione deve essere dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato.
Fonte: (15/02/2006)
Pubblicato in Analisi e Commenti
Tag:
brevetti,
legislazione
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