Feed RSS: Molecularlab.it NewsiCalendar file
Categorie


Nuovo Commento
Giovanni

Utente non registrato
Inserito il 15/06/2005   Segnala contenuto non adatto   Rispondi Quotando  Nuovo Commento 
Per rimborsi alle cure di centri privati

Per rimborsi di cure in altri paesi

Ricovero d'urgenza


Risponde all'emergenza sanitaria. Viene assicurato dalle sedi di pronto soccorso e dagli ospedali sedi del dipartimento di emergenza. L'ospedale sede di pronto soccorso garantisce gli interventi terapeutici di base, il primo accertamento diagnostico clinico, strumentale e di laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché il trasporto protetto nel caso in cui il ricovero non sia possibile o siano necessarie cure presso altro istituto.

Assistenza in forma indiretta

È l'assistenza garantita dalla ULSS per le prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati, nel caso in cui le strutture pubbliche o accreditate non siano in grado di erogarle in forma diretta con tempestività e quando l'eventuale attesa potrebbe compromettere lo stato di salute dell'assistito. Deve essere presentata richiesta di autorizzazione al distretto di appartenenza dell'assistito. Questa deve essere accompagnata da una relazione del medico specialista contenente precisi riferimenti sul paziente, sulla sua anamnesi e sui motivi della richiesta stessa. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza si prescinde dalla richiesta di autorizzazione, potendo presentare successiva domanda di rimborso al proprio distretto, accompagnata dalla relazione dello specialista.
Ricovero all'estero presso centri di altissima specializzazione
L' ULSS garantisce prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all'estero in favore di tutti gli assistiti affetti da quelle patologie che necessitano di particolari terapie non ottenibili in Italia con la dovuta tempestività o in misura adeguata e inserite negli appositi elenchi di patologie e terapie autorizzabili. Deve essere presentata richiesta di autorizzazione all'Ufficio Rapporti Internazionali dell' U.O. Prestazioni Sanitarie e Convenzioni. Questa deve essere accompagnata da una motivata richiesta di ricovero redatta dal medico specialista nella branca, contenente precisi riferimenti sul paziente, sulla sua anamnesi e sui motivi della richiesta stessa. Se il ricovero viene autorizzato presso ospedali, pubblici o convenzionati, dei paesi dell'Unione Europea, del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino, il pagamento è assicurato direttamente dal servizio sanitario nazionale. Le spese per le cure fruite in ospedali di paesi con cui non esistono rapporti diretti (ad es.: U.S.A. e Svizzera) sono rimborsabili in parte.

Prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero

L'assistenza sanitaria all'estero è consentita, in via di eccezione e dietro adeguata richiesta, solo presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato o tempestivo.
La procedura cambia a seconda delle modalità di assistenza e anche del paese in cui è necessario recarsi per essere curati - occorre distinguere, da una parte, i Paesi dell'Unione Europea e quelli con i quali l'Italia ha stipulato apposite convenzioni e, dall'altra, gli Stati extra-comunitari non convenzionati con il nostro Paese.
Per quanto riguarda le strutture di altissima specializzazione, esistono due modalità di assistenza, che richiedono in ogni caso l'autorizzazione della propria ASL:
· assistenza diretta: le prestazioni sanitarie sono pagate direttamente dalla ASL e rimane a vostro carico solo l'eventuale ticket sanitario4 applicato dal Paese di destinazione;
· assistenza indiretta: le prestazioni sanitarie sono a carico vostro, ma avete diritto ad un rimborso parziale dalla ASL.
Domanda: La domanda per il trasferimento presso strutture di altissima specializzazione all'estero deve essere presentata alla ASL di appartenenza, allegando:
· il certificato del medico specialista (pubblico o privato), che illustri l'impossibilità di ricevere trattamenti adeguati e tempestivi nelle strutture sanitarie operanti sul territorio nazionale, indicando anche la struttura estera prescelta;
· l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalle disposizioni regionali.
Tempi e iter: La ASL trasmette entro 3 giorni la domanda e la relativa documentazione al Centro regionale di riferimento competente, che dovrà comunicare la sua risposta alla ASL entro 7 giorni e che, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere ulteriore documentazione e rinviare la risposta per altri 7 giorni. In caso di mancata risposta nei tempi previsti, la valutazione s'intenderà positiva. La ASL vi rilascerà:
· il modello E 112 se il ricovero avverrà presso strutture pubbliche di Stati dell'Unione Europea o di Stati convenzionati con l'Italia. Tale modello vi darà diritto a usufruire dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato in cui avverrà il ricovero e al trattamento di assistenza diretta da parte della ASL (v. sopra);
· apposita autorizzazione scritta se il ricovero avverrà presso strutture private di Stati dell'Unione Europea o di Stati convenzionati con l'Italia o in strutture pubbliche di Stati non convenzionati con l'Italia; in questo modo la prestazione sarà riconosciuta in regime di assistenza indiretta dalla ASL.
Eccezione: In casi di comprovata eccezionale gravità e urgenza, sono previste deroghe alla procedura standard sopradescritta. L'autorizzazione della ASL, infatti, può essere rilasciata anche successivamente all'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero.

Rimborsi: Nel caso di assistenza indiretta, le modalità di rimborso sono le seguenti:


Spese di carattere strettamente sanitario (onorari professionali, degenza, diagnostica, farmaci, protesi, ecc.) Sostenute presso centri privati: fino all'80% delle tariffe applicate nelle strutture pubbliche o private non a scopo di lucro
Spese di trasporto o viaggio Paziente: 80% del biglietto ferroviario di II classe e anche aereo, purché preventivamente autorizzato Accompagnatore: Rimborsabili solo nel caso di ricovero di minori di 18 anni, persone non autosufficienti o per le quali il Centro regionale di riferimento abbia autorizzato l'accompagnatore
Spese per prestazioni erogate da personale che opera presso la struttura estera come libero professionista 40%
Spese di soggiorno Non rimborsabili ad eccezione di quelle sostenute da persone handicappate e loro accompagnatori se la struttura non prevede il ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati
Spese sanitarie residue a carico del paziente (20%) Rimborso parziale o totale se sono particolarmente elevate in relazione al reddito

Se siete non abbienti, avete diritto ad un acconto sul rimborso spettante, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in considerazione dell'entità della spesa o delle modalità di pagamento utilizzate presso la struttura estera. In ogni caso l'acconto non può superare il 70% del rimborso spettante.
Per ottenere il rimborso è necessario presentare alla ASL le fatture o altra documentazione attestante il pagamento, vistate dal consolato italiano presso il Paese in cui sono state ricevute le cure. Il pagamento sarà effettuato entro qualche mese.
Ricorso: In caso di parere negativo del Centro regionale di riferimento, potrete presentare ricorso entro 15 giorni, in sede amministrativa al Direttore Generale della ASL o in sede giudiziaria al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

4 Le disposizioni dei Paesi esteri in materia di esenzione dal ticket sono diverse da quelle italiane, per cui è necessario verificare quale documentazione richiede il Paese di destinazione per avvalersi di eventuali agevolazioni riconosciute.


Spese di carattere strettamente sanitario (onorari professionali, degenza, diagnostica, farmaci, protesi, ecc.) Sostenute presso centri privati: fino all'80% delle tariffe applicate nelle strutture pubbliche o private non a scopo di lucro

Spese di trasporto o viaggio Paziente: 80% del biglietto ferroviario di II classe e anche aereo, purché preventivamente autorizzato Accompagnatore: Rimborsabili solo nel caso di ricovero di minori di 18 anni, persone non autosufficienti o per le quali il Centro regionale di riferimento abbia autorizzato l'accompagnatore

Spese per prestazioni erogate da personale che opera presso la struttura estera come libero professionista 40%

Spese di soggiorno Non rimborsabili ad eccezione di quelle sostenute da persone handicappate e loro accompagnatori se la struttura non prevede il ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati

Spese sanitarie residue a carico del paziente (20%) Rimborso parziale o totale se sono particolarmente elevate in relazione al reddito




Leggi tutti i commenti (116)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Condividi con gli altriQueste icone servono per inserire questo post nei vari servizi di social bookmarking, in modo da condividerlo e permettere ad altri di scoprirlo.
  • digg
  • del.icio.us
  • OkNo
  • Furl
  • NewsVine
  • Spurl
  • reddit
  • YahooMyWeb

Scrivi il tuo commento