Legge guidi
innanzitutto faccio riferimento all'ultimo post e dico che anche a noi è stato prescritto il Serenase dopo un periodo di Rivotril (che dovrebbe abbassare il livello d'ansia). Con entrambi il dosaggio è partito da pochissime gocce. Il serenase ancora dobbiamo inserirlo nella terapia percui non ne conosciamo gli effetti ma sicuramente dato il basso dosaggio eviteremo l'acatisia che l'orap ha invece causato dopo due tre giorni. Seconda cosa riporto qui di seguito un documento che mi è stato inviato da un mio corrispondente lombardo affetto in forma lieve da tourette. Leggetelo e informatevi : Secondo la legge, i tourettici possono registrarsi come persone invalide ed avere tutti i benefici degli invalidi civili sul lavoro, dal premio di invalidità al fatto di non poter essere licenziati..... Vale la pena pensarci o informarsi secondo me.... Integrazione all'intervento del sottosegretario Guidi, nello svolgimento dell'interpellanza 2-00560 sulla sindrome di Tourette La sindrome di Tourette è una condizione clinica caratterizzata dalla presenza di movimenti stereotipati, rapidi e improvvisi oppure lenti e sostenuti, interessanti prevalentemente il capo e gli arti, e di tic vocali, spesso associati ad una sindrome ossessivo-compulsiva. Per definizione la malattia è altalenante, con momenti di gravità clinica ai quali seguono periodi di completo benessere; ha un andamento cronico ed è invalidante. La prevalenza di tale sindrome risulta molto diversa, secondo i vari studi finora effettuati: si oscilla dal 2/100 della popolazione scolastica canadese al 2,8/10.000 della stessa popolazione negli Stati Uniti, mentre nella popolazione generale svedese la stima è tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento. Dalle ricerche effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) non risultano studi epidemiologici sulla frequenza di tale patologia in Italia; non è possibile pertanto affermare con certezza che la sindrome di Tourette possa essere qualificata come malattia rara, ossia con una prevalenza inferiore a 5/10.000. L'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ("Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"), ha stabilito che "Con distinti regolamenti del Ministro della sanità.... sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene conto della gravita clinica, del grado di invalidità, nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento". Sono stati, pertanto, emanati i decreti ministeriali 28 maggio 1999, n. 329 (Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) e 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124). La sindrome di Tourette non è ricompresa in nessuno degli elenchi allegati ai citati regolamenti, non essendo riconducibile alla stessa alcuno dei criteri previsti dal decreto legislativo n. 124 del 1998, né con riferimento alle "condizioni di malattia", né con riferimento alla rarità della patologia. Entrambi i provvedimenti ministeriali ricomprendono l'elenco delle malattie, per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, per le correlare prestazioni di assistenza sanitaria, senza che analogo regime di esenzione sia previsto per l'assistenza farmacologica, che è, nella patologia in esame, l'unico trattamento possibile. Non potendo far rientrare la sindrome di Tourette né tra le malattie rare, né tra quelle croniche ed invalidanti, non è possibile, al momento, riconoscere alcun tipo di agevolazione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Va precisato che poiché la sindrome di Tourette non è una malattia rara, non c'è un obbligo, da parte delle Regioni, di individuare i "presìdi accreditati", come previsti dalla "Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare", ai sensi del regolamento n. 279 del 2001. Relativamente alla circostanza che la malattia in discussione sia qualificata come una patologia di tipo psichiatrico, anziché di tipo neurologico, si fa presente che la classificazione delle malattie, in uso presso il Servizio sanitario nazionale, è la Classificazione Internazionale delle malattie (ICD-9-CM del 1997 - International Classification of Diseases - IX - Clinical Modification), aggiornata periodicamente negli Stati Uniti da un comitato in cui sono rappresentate le associazioni professionali dei medici, le associazioni degli ospedali, l'Ufficio regionale dell'OMS e la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli aspetti di emarginazione sociale segnalati dall'atto parlamentare, va precisato che, nel rispetto ed in attuazione della vigente normativa in materia di disabilità e servizi sociali, le persone con sindrome di Tourette, a seguito dell'eventuale accertamento delle condizioni di invalidità e/o di situazione di persone handicappate (legge 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"; legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni ed integrazioni), possono accedere agli interventi, anche di carattere economico, per la tutela e la promozione dei loro diritti. Tali pazienti, se riconosciuti persone disabili, o se si trovano comunque in condizioni di svantaggio, in ragione della loro specifica condizione, possono accedere a tutte le misure previste per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (quali ad esempio la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ovvero le disposizioni contenute nella riforma Biagi per l'integrazione lavorativa), così come ad altre misure di contrasto all'esclusione sociale, alla discriminazione. In considerazione, tuttavia, del nuovo assetto istituzionale, l'assegnazione alle Regioni - cui spettano compiti di definizione programmatoria degli interventi in questo ambito - delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avviene senza alcun vincolo di destinazione; non sono, pertanto, ipotizzabili quote destinate, in via esclusiva, al finanziamento di misure o progetti in favore di persone affette dalla sindrome in esame. È possibile, peraltro, che le Regioni e gli enti locali, nel quadro della programmazione degli interventi sul territorio, definiscano progetti specifici per favorire l'inserimento lavorativo di categorie di persone svantaggiate, tra le quali i pazienti affetti da sindrome di Tourette. Relativamente al programma comunitario "Gioventù", va precisato che si rivolge unicamente alla fascia d'età compresa tra quindici e i venticinque anni, offrendo opportunità a giovani e gruppi di giovani che vogliano realizzare esperienze di scambi, di mobilità internazionale e di progetti di servizio volontario europeo, attraverso organizzazioni giovanili nazionali e locali, con particolare attenzione ai giovani che, per svariate ragioni, si possono trovare in condizioni socio-economiche non favorevoli. Sottosegretario Guidi
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