Cellule Staminali: quali prospettive?
Sin da quando la pecora Dolly fu clonata, si è scatenato il dibattito
sulle cellule staminali e sul loro utilizzo. Tuttavia il colloquio tra
scienza e cittadino non è divenuto di buona qualità poiché ancora si
dibatte troppo sugli OGM che come abbiamo visto implicano anche le
cellule staminali.
Il
discorso è stato molto improntato sul fattore etico, che poi si è
“spinto” eccessivamente sul cattolico per l’utilizzo delle cellule
staminali e in particolare quelle derivanti dall’embrione direttamente.
Come
vedremo in questo articolo, i problemi che riguardano l’utilizzo di
queste cellule non sono solo di natura etica, ma ancora lo studio delle
cellule staminali embrionali deve migliorare poiché il loro completo
utilizzo non è giunto ancora, si deve fare ricerca sugli embrioni in
modo da poter scoprire tutto ciò che è indispensabile sapere; l’attuale
legge sulla “Procreazione medicalmente assistita” non permette di fare
questo.
Parlerò quindi della cellula in se, spiegherò cosa siano
le staminali e successivamente tratterò le applicazioni pratiche.
Alla
fine di questo capitolo il lettore potrà leggere anche l’attuale legge
per poi trarne le proprie conclusioni.
La cellula, la nostra fabbrica biochimica.
Come
ho scritto nell’articolo sulle malattie genetiche, la cellula è come
una fabbrica di automobili. L’esempio sicuramente banale ma utile come
analogia, doveva farvi capire come funziona in linea di massima la
cellula: comparti divisi per ogni funzione precisa.
A questo punto
dobbiamo trattare più nel dettaglio questi comparti per capire quanto
siano importanti tutti per la costruzione delle sostanze utili alla
biochimica del nostro organismo.
Per la formazione, costruzione e
processazione delle proteine enzimatiche tutto inizia dal nucleo e per
l’appunto come trattato precedentemente dal DNA.
Il DNA (acido
desossiribonucleico) è come un nastro dove sono scritte tutte le nostre
caratteristiche ed è importante proprio per la cellula poiché è anche
scritto il suo funzionamento.
Nella formazione dell’embrione il
DNA ha un ruolo principale poiché esso accendendo e spegnendo alcuni
interruttori molecolari quali geni, determina la formazione del cuore,
cervello, ecc., possiamo quindi capire come sia delicata la formazione
di un embrione poiché molte volte le cose vanno storte, cioè alcuni
geni indispensabili non si accendono o lo fanno in modo errato e
determinano malattie gravissime. Solo per questo a mio parere la
ricerca sull’embrione umano si deve fare.
Ritornando all’attività
biochimica di una cellula, per la formazione di una proteina utile
inizia tutto dal DNA. È un doppio filamento unito da delle basi azotate
di 4 tipi: Adenina, Citosina, Guanina e Timina.
L’Adenina si lega
sempre e solo con la Timina e la Citosina con la Guanina. Questo
meccanismo di complementarietà delle basi è fondamentale per il
funzionamento del DNA in tutti i casi: quando deve essere formata una
proteina, quando si deve duplicare.
Nel primo caso per essere
letto il doppio filamento la cellula si comporta da “tirchia”cioè
essendo che la regola impone A+T e C+G, avendo su di un filamento A
sull’altro filamento devo avere per forza T e così vale anche per le
altre due basi azotate. Quando arriva il momento che in DNA deve essere
capito, nel nucleo avviene una trascrizione cioè la scrittura di un RNA
(acido ribonucleico) messaggero da DNA originario e avviene quando un
enzima, la RNA polimerasi legge un filamento e costruisce di
conseguenza un suo complementare. Se trova AATTGGCCG trascriverà
TTAACCGGC.
Questo messaggero serve alla cellula per poi essere
tradotto sui ribosomi fuori dal nucleo, e più precisamente sul Reticolo
Endoplasmatico in amminoacidi che messi insieme formeranno le proteine.
La
struttura primaria di una proteina formata appena, deve essere
processata e secreta, in poche parole si deve avere una struttura
tridimensionale perché questa lavori bene nelle attività biochimiche.
Il processo di secrezione avviene grazie all’Apparato di Golgi.
Nella
trattazione del DNA in “Malattie genetiche e Progetto genoma umano”, ho
parlato di quanto sia importante il giusto funzionamento della DNA,
poiché cambi di basi azotate possono creare malattie genetiche come
l’anemia mediterranea.
Ma una cellula è sempre uguale dall’embrione
fino alla formazione degli organi? Con questa domanda incontriamo il
discorso inerente alla biologia dello sviluppo.
In questo campo
l’Italia è all’avanguardia o meglio lo era prima dell’approvazione
della nuova legge dedicata alla fecondazione assistita.
Quando
spermatozoo e cellula uovo di incontrano formano lo zigote che
successivamente va incontro a segmentazione formando un embrione che è
un grumo di innumerevoli cellule inizialmente tutte uguali tra loro:
cellule staminali embrionali. Come detto prima si accendono e si
spengono dei geni che permettono il differenziamento cellulare in
tessuti e poi in organi.
Quando la cellula si differenzia da
staminale ad adulta finisce di moltiplicarsi, aumenta di grandezza,
cambia forma e successivamente prende un precisa funzione.
Studiare
la cellula adulta è si utile ma a livello applicativo ci dà molto di
più una cellula staminale poiché questa non si è ancora differenziata.
Tuttora è quasi impossibile indifferenziare una cellula, dico quasi
poiché esiste ampio campo anche in questa linea di ricerca.
Il processo di differenziazione cellulare è importantissimo in tutti gli organismi come piante e animali.
Il problema etico e sociale, come si tutela il nascituro, la donna e il malato.
Tempo
fa, leggendo il bellissimo libro “Una carezza per guarire” di Umberto
Veronesi, ho incontrato un curioso passo, citato Angelo Vescovi, un
ricercatore italiano, con un suo divertente pensiero: “che cosa fareste
scoprendo – dopo molti quattrini e molto tempo spesi nelle solite
riparazioni – che la vostra auto contiene dentro di se tutti i pezzi di
ricambio?”
In effetti con la scoperta delle cellule staminali si è
arrivati a questo, si è capito che il nostro organismo è una risorsa
rinnovabile di cellule. Facciamo un esempio: tra epidermide e derma, i
due strati che compongono la pelle, insiste uno strato di cellule che
rigenera l’epidermide superiore. Queste cellule sono staminali in
quanto rimangono sempre giovani, per un periodo si scindono in cloni e
poi si differenziano. È uno dei tanti esempi che si potrebbero fare
parlando di differenziazione cellulare. A comandare quando si devono
sdoppiare e quando devono differenziarsi è ancora il DNA a farlo,
quindi è molto importante studiare oggi delle cellule staminali la
variabilità genetica.
Il problema della variabilità genetica delle
cellule staminali ha generato diversi problemi di diversa natura,
scientifica, etica e sociale.
Ogni individuo esistente sulla terra
ha un suo corredo genetico particolare, persino due fratelli tra loro
sono diversi proprio perché il loro genoma è differente e simile ma mai
uguale.
Quando si concepisce un bambino spermatozoi e ovuli si
incontrano, si fondono tra loro formando lo zigote, dopo qualche attimo
lo zigote inizia a segmentarsi, in poche parole lo zigote va incontro a
mitosi e da una cellula si clona in due, poi in tre e così via fino a
divenire un embrione. Dopo che l’embrione si è formato completamente,
inizia la differenziazione cellulare, si forma il cervello, poi il
cuore e successivamente tutti gli organi.
Dato che ogni individuo è
diverso l’uno dall’altro, scaturiscono in caso per esempio di trapianto
di organo i problemi di rigetto. Per la cellule staminali è la stessa
cosa, se io le devo impiantare da un organismo all’altro devo vedere se
sono compatibili i tessuti, devo vedere se a livello dei geni HLA
(Human leucocyte antigen) ci sono delle compatibilità.
Questi geni
codificano per alcune proteine dette antigeni leucocitari umani che si
trovano sulla superficie di tutte le cellule, e svolgono un ruolo
importante nell’azione immunitaria. Se ne conoscono tre varianti: HLA –
A, B e DR. Sono geni polimorfici, dei tre tipi ne esistono ulteriori
varianti note come alleli.
Quando un individuo deve subire un
trapianto di cuore il suo aplotipo deve essere compatibile con il
donatore per i geni sopra descritti, se si prospetta l’utilizzo delle
cellule staminali si presenta lo stesso problema.
La proposta che mi
piace si basa sulla costruzione di banche cellulari di embrioni per
evitare i problemi del trapianto oppure si potrebbero creare sempre
banche con il DNA che io desidero tramite il trapianto nucleare cioè
scambiando il nucleo di una cellula con il nucleo che mi da
compatibilità. Il trapianto si potrebbe fare appena quando l’ovulo è
stato fecondato, formato l’embrione tra le varie cellule ce ne saranno
tante che potranno soddisfare il mio bisogno di malato.
Fatti i
conti con problemi di livello sanitario bisogna vedersela con normativa
e legislazione quindi in Italia c’è parecchio da combattere. Da noi
padroneggia da circa 4 anni un aggravante tutela antiscientifica ed
eccessivamente etica. Con l’approvazione dell’ultima legge sulla
“Procreazione medicalmente assistita”, si tornati ad una filosofia
medievale in cui si trascurano tutti i progressi fatti negli ultimi
tempi con lo studio degli embrioni, scoperte malattie genetiche e il
loro funzionamento, malattie cronico – degenerative, per tanto ora è
vietato lo studio genetico di un embrione quindi l’identificazione di
una potenziale patologia.
Inoltre vietando la sperimentazione e la
ricerca sull’embrione poiché ne si rischia la soppressione ne si
permette la crioconservazione e l’eventuale soppressione nel caso in
cui non ci sia la possibilità da parte della donna di portare avanti
una gravidanza, ancora più grave il fatto della possibilità di aborto
volontario nel caso in cui il feto sia deforme o affetto da patologia
grave osservata durante l’ecografia.Adesso la politica dice alla donna
quando e come dovrà rimanere in cinta. Valutate voi la gravità!
Con
questa legge non si è osservato il valore etico della ricerca, ma
l’ideale cattolico e conservatore di una politica massimalista e di
antitutela.
A mio parere le proposte che dovrebbero pervenire dovrebbero soddisfare i seguenti principi:
1) Soddisfare tutti gli aplotipi, anche i più rari in modo da avere un banca di staminali embrionali e cordonali completa.
2) Soddisfare il principio di pari opportunità, antirazziale e di accesso biologico alle terapie.
3) Soddisfare i bisogni della ricerca clinica e patologica grazie alle banche.
4)
Soddisfare la sicurezza del malato, la cellula staminale deve essere
sana, e per valutare ciò bisogna avere una gamma e risultati derivanti
da test genetici che devono essere pubblicati e apportare importanti
riscontri nello studio di genetica di popolazioni.
5) Si deve provare che il differenziamento indotto da interventi clinici non porti a errori genetici o a cancerogenesi.
Altra
domanda che sta sconvolgendo il mondo scientifico è inerente
all’utilizzo degli embrioni già preformati allo scopo di ricerca.
L’attuale governo con l’attuale legge, sta proponendo di sopprimere
tutti gli embrioni che tuttora sono tenuti in crioconservazione, poiché
la legge vieta qualsiasi tipo di sperimentazione sull’embrione umano e
oltretutto se non è possibile l’impianto in utero per cause di forza
maggiore, si ricorre sempre alla crioconservazione fino alla data del
trasferimento da realizzare non appena possibile. A questo fatto mi
chiedo, se sempre per cause di forza maggiore l’impianto non può
avvenire cosa succede? Il governo, sicuramente per non turbare la
sensibilità di noi tutti non ha scritto ciò che è sottinteso: se la
donna nel tempo determinato dopo la crioconservazione non potrà farsi
impiantare l’embrione questo sarà soppresso. A mio parere sarebbe per i
loro principi (a questo punto contraddittori) un omicidio di massa; per
la ricerca un errore gravissimo di privazione.
Il lettore potrà
osservare nelle news lo stato attuale delle leggi negli altri paesi,
confrontando quindi la nostra normativa con le altre, potrà rendersi
conto quanto sia importante la ricerca per le malattie genetiche e
quindi le analisi di genetica clinica sull’embrione, importanti passi
avanti negli xenotrapianti, le proteine scoperte nella biologia
cellulare delle staminali, i progressi fatti riguardo la cura contro la
sclerosi multipla, capito meglio lo sviluppo delle cellule nervose. Con
tutti questi progressi fatti come si può regredire e danneggiare la
ricerca scientifica?
Spero che l’attuale legge sia radicalmente
modificata e un domani la ricerca scientifica goda di una tutela
migliore, per fare ciò lo scienziato deve essere osservato con più
ottimismo e ci si deve rendere conto del posto della scienza nella
società attuale. Con questo non voglio dire che la tecnologia non deve
avere limiti, tutti insieme ci si deve accorgere di quando il
capitalismo selvaggio è in atto e contrastarlo, gli embrioni non devono
essere commercializzati, e come tale se una banca mondiale dovesse
essere attuata, dovrebbe essere di proprietà della sanità pubblica. Per
fare questo però il governo e ciò che dovrebbe tutelare e finanziare il
pubblico deve essere più attento ai bisogni e agli sviluppi della
ricerca, solo così si può capire e ammirare il posto della scienza.
Fecondazione assistita: le speranze portate dalla scienza e i limiti imposti dai governi.
Il
lettore potrà leggere tra le news dedicate a questo tema, una notizia
pervenuta a noi il 6 settembre 2004, “bambino talassemico guarisce
grazie a trapianto da cellule staminali da cordone ombelicale”.
È
stata sicuramente per tutti una gioia poter leggere una notizia del
genere, migliaia di malati adesso possono sperare in una totale
guarigione o in una possibile cura che sia alternativa alle fastidiose
ma indispensabili trasfusioni di sangue. È una ricerca tutta italiana e
di questo l’Università di Pavia ne deve essere fiera.
Se analizziamo
bene il fatto ci accorgiamo di una cosa, i bambini donatori erano nati
da tecniche di PMA ed era stata fatta una selezione genetica degli
embrioni sani e scartati quelli malati con talassemia.
Con l’attuale
legge esistente non sarebbe stato possibile fare questo storico passo
avanti poiché la selezione genetica degli embrioni è vietata. I
genitori del bambino si sono trasferiti in Turchia e tramite tecniche
di PMA hanno dato origine ad una serie di embrioni e da questi si è
portato in gestazione quello sano.
Le tecniche di fecondazione assistita sono molteplici:
La Repubblica (28/08/2004)
Come
possiamo osservare dal riquadro vengono effettuate quando si hanno casi
di infertilità maschile o femminile, tutte hanno dei rischi iniziando
dalla più semplice la AIH dove, pre-stimolazione ormonale, si immettono
gli spermatozoi all’interno dell’utero con l’ausilio di una “pistola”.
È una tecnica molto usata nel campo zootecnico.
Andando avanti con
le tecniche, si può osservare che aumenta la complessità ma anche il
rischio di una perdita del concepito con possibile permanenza di
problemi patologici.
Il medico oltre ad avere grande preparazione
professionale deve essere anche un buon psicologo, deve analizzare i
problemi che si presentano nella coppia, mancanza di autostima
nell’avere l’impotenza, oppure il fatto di non poter procreare per la
donna può causare complessi di inferiorità o di colpa nei confronti del
marito.
Nelle attuali leggi non esiste un’etica che tuteli il
pensiero della donna, o i bisogni che si presentano in caso ella non
può avere figli. Si sono solo osservati gli ideali massimalisti di
un’etica di parte. Mi auguro che la revisione dell’attuale legge o la
sua abrogazione non siano lontane, sarebbe etico.
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1.
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti
i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano
altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1.
Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della
sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per
rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e
le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può
altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei
fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis)
l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e
della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1.
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a)
gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1.
Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase
di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo
5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali
sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche
stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse
derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna,
per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le
informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di
invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono
essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da
garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente
espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i
costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture
private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della
giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della
volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non
inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno
dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della
fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla
presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di
non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente
per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla
coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al
momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante
sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e
all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1.
Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce,
con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3.
Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure
di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1.
I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1.
Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della
paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello
stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la
volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun
diritto né essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1.
Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati
nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e
iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d)
i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1.
È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto
superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle
tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3.
L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione
con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni
necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei
risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le
istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente
assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate
dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo
svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle
autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1.
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a
qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che
siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non
conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui
al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica
l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le
modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in
qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di
maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un
processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica
cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio
genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito
con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un
milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9.
È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle
pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno.
Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo
o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2.
La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a)
la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione
o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b)
ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli
interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma
2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4.
La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti
previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al
presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1.
È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le
tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non
devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni
stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5.
I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da
trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la
sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati
di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1.
L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in
base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività
delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2.
Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1,
presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento
sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1.
Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla
presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al
direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario,
nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o
accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire
proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale
caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di
coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività
specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento
di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza
antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1.
Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro
della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui
al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente
l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente
legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di
coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle
quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione
del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le
modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1.
Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5,
presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche
di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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